lunedì 8 novembre 2021

SENTENZE DI OTTEMPERANZA: Sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario. Chi pagherà gli interessi?

 



La sospensione dell’azione esecutiva nel processo amministrativo disposta dall’art. 117, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, comporta un notevole aumento degli interessi legali e moratori.   

Il Comma 4 dell’art. 117, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, testualmente sancisce: “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021.”

Alla luce delle disposizioni normative e delle pronunce intervenute, i Commissari ad acta delegati dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria a seguito del deposito dell’istanza ex art.114 comma 7, c.p.a., con la quale si richiedevano chiarimenti ai TAR competenti, in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato a fronte dell’introduzione del richiamato art.117, comma 4, D.L. 34/2020.

Il Tribunale Amministrativo della Calabria - Sezione di Catanzaro – con due distinte ordinanze: la 905 e la 906 depositate in data 5/5/2021, ha disposto che: “Si debba dare al Commissario ad acta l’indicazione di non insediarsi e di astenersi temporaneamente dal compiere attività esecutiva, salva la riattivazione automatica delle proprie funzioni dopo la scadenza del termine legislativo fissato alla data del 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga di quest’ultimo” .

A seguito delle disposizioni dettate dal TAR della Calabria, i Commissari ad acta delegati, si sono astenuti dal procedere, rimandando le esecuzioni a gennaio 2022, salvo ulteriore proroga.

Tale provvedimento, ha determinato di conseguenza il blocco dei pagamenti alle Ditte fornitrici di beni e servizi, alle quali dovrà essere corrisposto un ulteriore periodo d’interessi legali e moratori. A questo punto la domanda che ci poniamo è questa: Su chi graveranno gli oneri dell’aumento degli interessi? Si potranno calcolare e liquidare utilizzando i capitoli delle ASL senza che ci sia una disposizione superiore? Oppure serve un dispositivo governativo che autorizzi le ASL a impegnare maggiori risorse per il pagamento delle fatture?

I dubbi ci sono e viste le condizioni economiche in cui versa la sanità, tutto lascia presagire che ci possa essere qualche intoppo.

Se il Legislatore avesse tenuto in considerazione il danno economico per le Aziende Sanitarie, prima di emanare un provvedimento sprovveduto, sicuramente si sarebbero potuti risparmiare milioni di euro d’interessi.   

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