La sospensione
dell’azione esecutiva nel processo amministrativo disposta dall’art. 117, comma
4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, comporta un notevole aumento degli interessi
legali e moratori.
Il Comma 4 dell’art. 117, del D.L. 19
maggio 2020 n. 34, testualmente sancisce: “Al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19
nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria
allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale
effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non
producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021.”
Alla luce delle
disposizioni normative e delle pronunce intervenute, i Commissari ad acta
delegati dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria a seguito
del deposito dell’istanza ex art.114 comma 7, c.p.a., con la quale si
richiedevano chiarimenti ai TAR competenti, in ordine alle modalità di
esecuzione del giudicato a fronte dell’introduzione del richiamato art.117,
comma 4, D.L. 34/2020.
Il Tribunale
Amministrativo della Calabria - Sezione di Catanzaro – con due distinte
ordinanze: la 905 e la 906 depositate in data 5/5/2021, ha disposto che: “Si
debba dare al Commissario ad acta l’indicazione di non insediarsi e di
astenersi temporaneamente dal compiere attività esecutiva, salva la
riattivazione automatica delle proprie funzioni dopo la scadenza del termine
legislativo fissato alla data del 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga di
quest’ultimo” .
A seguito delle
disposizioni dettate dal TAR della Calabria, i Commissari ad acta delegati, si
sono astenuti dal procedere, rimandando le esecuzioni a gennaio 2022, salvo
ulteriore proroga.
Tale provvedimento, ha
determinato di conseguenza il blocco dei pagamenti alle Ditte fornitrici di
beni e servizi, alle quali dovrà essere corrisposto un ulteriore periodo
d’interessi legali e moratori. A questo punto la domanda che ci poniamo è
questa: Su chi graveranno gli oneri dell’aumento degli interessi? Si potranno
calcolare e liquidare utilizzando i capitoli delle ASL senza che ci sia una
disposizione superiore? Oppure serve un dispositivo governativo che autorizzi
le ASL a impegnare maggiori risorse per il pagamento delle fatture?
I dubbi ci sono e viste
le condizioni economiche in cui versa la sanità, tutto lascia presagire che ci
possa essere qualche intoppo.
Se il Legislatore avesse
tenuto in considerazione il danno economico per le Aziende Sanitarie, prima di
emanare un provvedimento sprovveduto, sicuramente si sarebbero potuti
risparmiare milioni di euro d’interessi.
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