In vigore dal 4 novembre la legge che modifica l'Articolo 58 della Costituzione. Per votare al Senato non serviranno più 25 anni
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20
ottobre 2021 la legge costituzionale n. 1 del 18 ottobre 2021
recante “Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato
per l'elezione del Senato della Repubblica” che sopprime al primo comma
dell'articolo 58 della
Costituzione, le parole: «dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di eta'».
Più precisamente, con tale modifica
l’elettorato attivo per il Senato della Repubblica è stato uniformato a quello
già previsto per la Camera dei deputati.
Dalle prossime elezioni dunque, non vi
saranno più le precedenti distinzioni che legittimavano al voto per l’elezione
delle due Camere i cittadini italiani in possesso del diritto di elettorato
attivo e che avevano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:
- la
maggiore età (18 anni) per l’elezione dei deputati (Costituzione,
art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1);
- il
compimento del 25° anno di età per l’elezione
dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993,
art. 13, comma 1).
In
conclusione, con siffatta modifica dell’art. 58 della Costituzione, è stato
ridotto il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni.
Finalmente una
grande discriminazione viene meno, dando la possibilità a tutti i cittadini che
abbiano compiuto i 18 anni di poter fare parte dell'elettorato attivo e passivo
anche al Senato.
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