giovedì 3 marzo 2022

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA ANTICOVID: ABUSO POLITICO E OMISSIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

 


L’OBBLIGO VACCINALE E’ SEMPRE STATO ILLEGALE


  Di fronte ad un simile quadro, in perenne evoluzione e continuo aggiornamento, dove gli organi deputati alla tutela della salute della collettività non sono in grado di assicurare una strada lineare, il cittadino comune non può che trovarsi confuso e sfiduciato.

  La scienza è una materia in continua evoluzione e, proprio per il suo insito ed incessante cambiamento, deve soppesare accuratamente ogni possibile conseguenza.

  Davanti alla moltitudine di provvedimenti e dichiarazioni, spesso contrastanti tra loro, molti sono i dubbi ancora irrisolti, e le poche certezze rimaste si affievoliscono.

  Gli studi sull’immunità sono stati smentiti da 4 ripetizioni di dosi nell’arco di appena un anno; la non necessità di un richiamo è stata smentita a distanza di pochi giorni dalle stesse autorità che l’avevano escluso.

  La stessa affermazione per cui la sollecitazione del sistema immunitario ne diminuisce la risposta immunitaria è stata smentita dall’applicazione immediata ai soggetti fragili, con un sistema immunitario già gravemente compromesso, il che espone questa strategia ad una duplice critica:

– da un lato, in assenza di studi approfonditi su come la reiterazione del vaccino potrebbe reagire ad altri medicinali presenti nell’organismo e quali effetti collaterali potrebbe avere una continua sollecitazione sui soggetti già debilitati, li espone a rischi ignoti;

– dall’altro, la logica imporrebbe che, dato il loro stato di salute precaria e in un’ottica di tutela delle persone più deboli e vulnerabili, siano le ultime ad essere esposte a farmaci di cui non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine, e su cui la stessa scienza, come abbiamo visto sopra, rilascia dichiarazioni spesso contrastanti, dal momento che il corpo umano non è un programma informatico e, se subisce un danno, non può essere resettato e formattato.

  Pertanto, in conseguenza, da un lato, del continuo mutamento delle raccomandazioni sanitarie; e, dall’altro, delle numerose violazioni dei principi costituzionali, si ritiene logico concludere che lo  strumento del green pass (rafforzato) e dell’obbligo vaccinale non trovi una sufficiente base giuridica,  per cui è auspicabile e impellente l’intervento della Corte Costituzionale sul punto.

  Le settimane appena trascorse hanno visto del resto, proliferare numerose sentenze che, esprimendosi in senso contrario alle pronunce precedenti, manifestano profili di illegittimità della vigente normativa in tema di imposizione vaccinale.

  È il caso dell’ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022 del Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; dei decreti cautelari nn. 721, 724 e 726 del 2 febbraio 2022 del Tar Lazio, che hanno ripristinato le retribuzioni dei ricorrenti agenti di polizia penitenziaria non vaccinati;  del decreto cautelare n. 919 del 14 febbraio 2022 del Tar Lazio di sospensione di 26 provvedimenti nei confronti di militari inottemperanti all’obbligo vaccinale (consultabili sul sito https://www.giustizia-amministrativa.it, alla voce “Decisioni e pareri”); della sentenza n. 1842 dell’ 8.11.2021, depositata il 17 febbraio 2022,  del Tribunale di Pisa, Sezione Penale che ha dichiarato illegittimo il DPCM con cui è stati imposto il lockdown a marzo 2020; e, da ultimo, l’ordinanza cautelare del Tar Milano n. 192 del 14.2.2022 che ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

  Le motivazioni dell’ordinanza di rimessione non risultano ancora pubblicate, ma, nel richiamare le ragioni sopra espresse, appare innegabile una grave ed irreparabile lesione dei diritti fondamentali, tali da poter consentire una pronuncia favorevole da parte della Consulta, anche alla luce del Doc. n. 15444 e n. 15212 (laddove al punto n. 7 sancisce: “With respect to ensuring high vaccine uptake:  7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves; 7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;  7.3.3. take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccines; 7.3.4. distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation”, ovvero: “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera; 7.3.2. assicurarsi che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare”), della Raccomandazione n. 2222 e n. 2424 (laddove, al punto n. 9.4.3. afferma che i mandati di vaccinazione “non dovrebbero coprire i bambini fino a quando e a meno che non sia assicurata la completa sicurezza ed efficacia di tutti i vaccini messi a disposizione, con particolare attenzione al superiore interesse del bambino, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia) assunta dal Consiglio d’europa nel gennaio 2022.

  Nè, d’altronde può essere concepibile una gerarchia o prevaricazione tra diritti inviolabili della Costituzione.

 Come affermato dall’attuale Ministro della Giustizia Marta Cartabia in occasione della presentazione della Relazione annuale sull’attività della Corte Costituzionale del 2019, «La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza […]. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza […]. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti».

  La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2015, ebbe modo di chiarire che “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

  Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente … secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.”.

  Principi che vengono espressi anche nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, in cui vengono riversati tutti i  diritti sopra citati, specificando, in chiusura, attraverso l’art. 30 che “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.” 

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